Art. 1.
(Commissione parlamentare per le pari opportunità tra uomo e donna).

      1. È istituita la Commissione parlamentare per le pari opportunità tra uomo e donna, di seguito denominata «Commissione», al fine di assicurare la piena realizzazione dei princìpi di cui agli articoli 3, 51 e 117 della Costituzione e di promuovere l'uguaglianza tra i sessi rimuovendo ogni discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne nonché ogni ostacolo di fatto limitativo della parità. La Commissione ha, in particolare, compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione sulla parità e sulle pari opportunità tra uomini e donne.
      2. La Commissione è composta da venti senatori o senatrici e da venti deputati o deputate nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      3. La Commissione elegge al proprio interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      4. La Commissione acquisisce informazioni, dati e documenti sui risultati conseguiti dalle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alla realizzazione della parità fra i sessi e delle pari opportunità tra uomo e donna.
      5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento

 

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della legislazione vigente, in particolare per valutare i risultati raggiunti nell'applicazione della normativa internazionale e comunitaria, per individuare e rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, per raccomandare azioni future, per superare le discriminazioni di genere.